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La spesa per l'acquisto dei farmaci è deducibile o detraibile
Le norme fiscali prevedono alcune agevolazioni consistenti nella possibilità per il contribuente di dedurre dal reddito complessivo ovvero detrarre dall'imposta lorda determinate somme al fine di ridurre quanto dovuto al fisco. Tra queste rientrano le spese mediche, ossia le spese mediche e sanitarie di qualunque tipo (medico generiche, specialistiche, chirurgiche, medicinali, analisi, farmaci ecc).
La deduzione dal reddito complessivo è consentita, in particolare, ai soggetti portatori di handicap così come definiti dall'art. 3 della L. 5.2.1992, n. 104 (cioè coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell'assegno di accompagnamento.
Rientrano fra tali soggetti anche coloro che, in presenza di minorazioni psichiche o fisiche, sono stati ritenuti invalidi dalle Commissioni mediche pubbliche ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro e di guerra.
La detrazione dall'imposta lorda, al contrario, riguarda gli altri contribuenti che non presentino le condizioni di minorazione sopra indicate e che abbiano sostenuto spese mediche e/o sanitarie superiori a 129,11 euro. Le spese fino a 129,11 euro non possono essere detratte (cosiddetta franchigia).
Per la quota superiore a 129,11 euro di spesa si ha diritto alla detrazione di imposta del 19%: per cui, ad esempio, se la spesa complessivamente sostenuta per l'acquisto di medicinali e/o medica è stata pari a 310 euro occorrerà sottrarre a tale spesa la franchigia e, quindi, applicare il 19% (es. 310-129,11= 180,89 x 19% = 34,37 euro).
Guida alla detrazione fiscale dei medicinali