Dal 1° gennaio 2008 è necessario conservare lo scontrino fiscale "parlante"
L'Agenzia delle Entrate (circolare n. 30/E del 28.3.2008), ha ribadito che dal 1° gennaio 2008, ai fini della detrazione e/o deduzione, non potranno essere considerati validi documenti privi delle caratteristiche individuate dalla legge finanziaria 2007 (cosiddetto "
scontrino fiscale parlante), pertanto:
per l'acquisto di medicinali, a richiesta del cliente, la farmacia ha l'obbligo di rilasciare fattura o scontrino fiscale "parlante" che contengano le seguenti indicazioni:
- la natura del farmaco (la dicitura "farmaco" o "medicinale");
- la qualità del farmaco (in pratica il nome del medicinale).
N:B: A seguito del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2009, dal 1° gennaio 2010 lo scontrino parlante non dovrà più riportare lo specifico nome del farmaco bensì il codice alfanumerico dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC).- la quantità dei beni acquistati (il numero delle confezioni acquistate);
- il codice fiscale del destinatario ovvero del soggetto che dedurrà o detrarrà la relativa spesa o di altro componente del nucleo familiare che sia a carico del soggetto medesimo (se si acquistano medicinali per conto di altra persona, pertanto, dovrà essere indicato il codice fiscale di quest'ultima).
L'acquisto di integratori alimentari, anche se assunti su prescrizione medica
, non dà diritto alla detrazione del 19%. E' quanto ha stabilito l'Agenzia delle Entrate che, con
risoluzione n. 256/E del 20 giugno 2008, evidenzia come l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità degli integratori alimentari non attribuiscono agli stessi proprietà terapeutiche nè capacità di prevenzione o cura delle malattie umane. Non essendo equiparabili ai medicinali, dunque, gli integratori alimentari non possono essere ammessi a beneficiare della detrazione d'imposta del 19% anche se acquistati dietro prescrizione medica.
L'Agenzia delle Entrate ha, altresì, ritenuto non applicabile il beneficio della detrazione fiscale ai prodotti qualificabili come "parafarmaci". In particolare, con risoluzione n. 396/E del 22 ottobre 2008, l'Agenzia ha escluso che i prodotti qualificabili come "parafarmaci" possano essere ricompresi nelle categorie "farmaco" o "medicinale", la cui dicitura deve comparire nello scontrino fiscale per beneficiare della detrazione fiscale. Nella stessa risoluzione, l'Agenzia ha stabilito che, tra i prodotti a base di erbe, rientrano nei benefici della detrazione fiscale solo quelli cui è autorizzata l'immissione al commercio da parte dell'Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco).
L'Agenzia delle Entrate (con risoluzione n. 156/E del 5 luglio 2007) ha precisato, infine, che
lo scontrino "parlante" non viola le leggi sulla privacy in quanto i dati su oneri che danno diritto a detrazione sono forniti facoltativamente dal contribuente che intende avvalersi di benefici fiscali. Il Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs n. 196/2003), inoltre, inserisce l'Amministrazione finanziaria tra i soggetti pubblici autorizzati al trattamento dei "dati sensibili", tra i quali rientrano anche quelli idonei a rivelare lo stato di salute delle persone.
A conferma della irrilevanza di problematiche connesse alla privacy, l'Agenzia delle Entrate ha fatto presente, peraltro, che la natura e la qualità dei medicinali emergono, per i
farmaci soggetti a prescrizione, già dalla ricetta medica che il contribuente deve conservare e mostrare all'amministrazione finanziaria, qualora ne faccia richiesta, per fruire della detrazione o della deduzione per le
spese sanitarie.