Ultime novità
17/02/2010 - Agenzia delle Entrate: nello scontrino parlante possibili anche le diciture "omeopatico", "ticket", "Sop", "Otc" e le abbreviazioni "Med." o "F.co".
L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 10/E del 17/02/2010, ha ricordato che i documenti di spesa rilasciati per l'acquisto di medicinali consentono di fruire dei benefici IRPEF a condizione che gli stessi, anche se non riportano la dicitura "farmaco" o "medicinale", indichino comunque la natura del prodotto attraverso sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili ai farmaci.
In particolare:
- per i medicinali omeopatici, l'indicazione sullo scontrino della natura del bene acquistato si considera soddisfatta anche nelle ipotesi in cui il documento di spesa, in luogo della dicitura "farmaco"o "medicinale", riporti la dicitura "omeopatico";
- con riferimento alle preparazioni galeniche, ossia ai medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente (formule magistrali) o in base alle indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli Stati membri dell'Unione Europea (formule officinali), l'Agenzia ribadisce la precedente risoluzione n. 218/E del 12/08/2009 per cui per l'indicazione della natura del prodotto venduto può essere riportata la dicitura "farmaco" o "medicinale" e per la qualità dello stesso la dicitura "preparazione galenica";
- con riferimento alle sigle riferite a medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP E OTC), l'Agenzia ha ritenuto che lo scontrino fiscale soddisfi il requisito dell'indicazione della natura del bene anche nell'ipotesi in cui, in luogo della dicitura "farmaco" o "medicinale", sia riportata la sigla SOP o OTC;
- per quanto concerne le diciture "med." o "f.co.", l'Agenzia ne ritiene possibile l'utilizzo come abbreviazione delle parole medicinale o farmaco;
- l'Agenzia, infine, ritiene che la dicitura "ticket" soddisfa l'indicazione della natura del prodotto acquistato, potendo essere riferita soltanto a medicinali erogati dal servizio sanitario.
L'Agenzia, con la stessa risoluzione, ha sottolineato come, a seguito dell'introduzione della normativa sullo scontrino parlante, si deve ritenere che non sia più necessario conservare la prescrizione medica poiché la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla dicitura "farmaco" o "medicinale" e dalla denominazione dello stesso riportate nei documenti di spesa rilasciati dalle farmacie. Ne consegue che, anche per i ticket, il contribuente non è più obbligato a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base.
30/07/2009 - L'Agenzia delle Entrate si adegua alle norme sulla privacy
L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 40/E del 30/07/2009 si è conformata al provvedimento del Garante della privacy dello scorso aprile e ha fornito indicazioni operative ai fini della detrazione o deduzione delle spese sanitarie. In particolare, con circolare 40/E, l'Agenzia ha stabilito che dal 1° gennaio 2010, sullo scontrino "parlante", non dovrà più essere riportato lo specifico nome del farmaco bensì il codice alfanumerico dell'AIC al fine di evitare che attraverso la denominazione del medicinale siano rivelate informazioni sullo stato di salute e sulle patologie dei cittadini.
Nella stessa circolare, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che, per poter fruire delle agevolazioni, gli scontrini fiscali dovranno contenere:
- la natura e qualità dei medicinali acquistati;
- il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale;
- il codice fiscale del destinatario dei medicinali.
L'Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che, sino al 31 dicembre 2009, potranno ritenersi validi ai fini agevolativi sia gli scontrini emessi con il vecchio sistema (ovvero con l'indicazione del nome del medicinale in luogo del codice AIC), sia quelli emessi secondo le nuove modalità indicate dal Garante.
29/04/2009 - Garante privacy: Dal 2010 niente più nomi dei medicinali sullo scontrino fiscale rilasciato dalle farmacie
Lo scontrino fiscale, rilasciato dalle farmacie per poter dedurre e detrarre la spesa sanitaria nella dichiarazione dei redditi, non riporterà più in dettaglio lo specifico nome del farmaco acquistato. A partire dal 1° gennaio 2010 basterà l'indicazione del codice alfanumerico AIC (autorizzazione all'immissione al commercio) posto sulla confezione di ogni medicinale. I cittadini italiani potranno continuare a dedurre o detrarre i medicinali acquistati, ma saranno più tutelati.
Il codice alfanumerico, rilevabile anche mediante lettura ottica, consente infatti di identificare in modo univoco ogni singola confezione farmaceutica venduta (dosaggio, somministrazione, presentazione etc.), al pari della specificazione in chiaro del nome del farmaco.
È stata in questo modo individuata una soluzione in grado di bilanciare il rispetto della dignità delle persone e l'interesse pubblico alla riduzione del rischio di indebite detrazioni e deduzioni fiscali.
Il Garante per la protezione dei dati personali è giunto a tale provvedimento dopo le numerose richieste dei cittadini che segnalavano una lesione della loro riservatezza e dignità al momento della presentazione della documentazione fiscale per la denuncia dei redditi presso il Caf o il proprio commercialista.
Entro tre mesi da tale provvedimento, pertanto, l'Agenzia delle entrate dovrà fornire indicazioni per la modifica dello scontrino fiscale rilasciato per l'acquisto di farmaci, indicazioni alle quali le farmacie dovranno adeguarsi al massimo entro il 1° gennaio 2010.
22/10/2008 - Agenzia delle Entrate: Il beneficio della detrazione fiscale non si applica ai "parafarmaci"
L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto non applicabile il beneficio della detrazione fiscale ai prodotti qualificabili come "parafarmaci". In particolare, con risoluzione n. 396/E del 22 ottobre 2008, l'Agenzia ha escluso che i prodotti qualificabili come "parafarmaci" possano essere ricompresi nelle categorie "farmaco" o "medicinale", la cui dicitura deve comparire nello scontrino fiscale per beneficiare della detrazione fiscale. Nella stessa risoluzione, l'Agenzia ha stabilito che, tra i prodotti a base di erbe, rientrano nei benefici della detrazione fiscale solo quelli cui è autorizzata l'immissione al commercio da parte dell'Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco).
20/06/2008 - L'Agenzia delle Entrate: "Integratori alimentari non detraibili"
L'acquisto di integratori alimentari, anche se assunti su prescrizione medica, non dà diritto alla detrazione del 19%. E' quanto ha stabilito l'Agenzia delle Entrate che, con risoluzione n. 256/E, evidenzia come l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità degli integratori alimentari non attribuiscono agli stessi proprietà terapeutiche nè capacità di prevenzione o cura delle malattie umane. Non essendo equiparabili ai medicinali, dunque, gli integratori alimentari non possono essere ammessi a beneficiare della detrazione d'imposta del 19% anche se acquistati dietro prescrizione medica.