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NEWS sentenza TAR LAZIO medicinale EllaOne
Ai Presidenti degli Ordini
dei farmacisti
Ai Componenti
il Comitato Centrale

Loro Sedi
 
Si informa che il TAR Lazio, in una recente pronuncia, ha respinto il ricorso proposto da alcune associazioni antiabortiste per l’annullamento della determinazione AIFA 8 ottobre 2020, relativa al nuovo regime prescrittivo di EllaOne (c.d. pillola dei 5 giorni dopo), confermandone la classificazione come medicinale non soggetto a prescrizione medica (cfr. TAR Lazio, sez. III -quater – sentenza n. 6657 del 4 giugno 2021). 
Con il provvedimento oggetto di ricorso, l’AIFA ha abolito (anche per le pazienti minorenni) l’obbligo di prescrizione del medicinale in questione, utilizzato per la contraccezione di emergenza fino a cinque giorni dopo il rapporto. 
Secondo le associazioni ricorrenti la consegna a minorenni del medicinale EllaOne dovrebbe essere ricondotta ai casi per cui l’art. 89 del D.Lgs. 219/2006 impone che la prescrizione medica sia rinnovata di volta in volta e ciò per diverse ragioni, tra cui: mancanza di studi e sperimentazioni specifici rispetto ai minori; possibilità di effetti antinidatori e dunque abortivi; incremento dei rischi di gravidanze extrauterine; possibilità di effetti tossici sul fegato; gravità degli effetti collaterali ammessi nelle stesse informazioni rese. 
Nel confutare tali argomentazioni, i giudici hanno evidenziato che l’AIFA ha sostanzialmente fatto proprio il “Razionale Scientifico e Regolatorio” del 16 dicembre 2019 (documentazione fornita dall’azienda titolare dell’AIC a supporto della richiesta di modifica del regime di fornitura) ove sono citate numerose fonti scientifiche dirette, da un lato, ad escludere problematiche di salute quale che sia l’età di chi assume tale sostanza, dall’altro, ad escludere una ulteriore portata antinidatoria in capo al prodotto medesimo. 
In particolare, in merito alla ritenuta assimilazione tra effetto antinidatorio della pillola e pratica abortiva, il Collegio ha osservato che tale effetto non è stato pienamente dimostrato dalla difesa delle parti ricorrenti, con la conseguente “impossibilità di coltivare, in questa sede, una possibile violazione della citata normativa in tema di interruzione di gravidanza”.
Sulla base di quanto autorizzato, invece, il farmaco in questione interrompendo la fecondazione, ha una “funzione meramente antiovulatoria” e non deve essere confuso con il regime farmacologico usato per l’interruzione legale della gravidanza. 
 
Cordiali saluti. 
 
           Federazione Ordini Farmacisti Italiani 
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