Ordine provinciale dei farmacisti di
 
  Campobasso  
     
 
  PRATICA PROFESSIONALE
                                                                                              “PRATICA PROFESSIONALE PER FARMACISTI”
 
In riferimento alle richieste pervenute, questo Ordine ritiene opportuno richiamare l’attenzione di tutti gli iscritti in merito alla tematica inerente la pratica professionale per farmacisti.
Com’è noto la “pratica professionale” è un istituto previsto dall’art 6 della legge 892/1984 che modificando l’art. 12 della legge 475/1968 ha introdotto le seguenti disposizioni: “Il trasferimento di farmacia può aver luogo a favore di farmacista, iscritto all’albo professionale, che abbia conseguito l’idoneità o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall’autorità sanitaria competente. Ai fini della pratica professionale il titolare di farmacia deve comunicare all’autorità sanitaria competente le generalità del farmacista praticate, la data di effettivo inizio nonché di effettiva cessazione della stessa. Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall’autorità sanitaria competente che è tenuta ad effettuare periodiche verifiche sull’effettivo svolgimento della pratica professionale”.
La pratica professionale altro non è che il concreto esercizio dell’attività del farmacista in farmacia al fine di far acquisire al praticante le necessarie cognizioni per il corretto esercizio della professione di farmacista. Non esiste una posizione funzionale di “praticante”, pertanto chi svolge la “pratica professionale” in una farmacia la svolge o come “collaboratore” o come “direttore”, essendo queste le uniche due posizioni funzionali che un farmacista può ricoprire in una farmacia.
Pertanto quest’Ordine ritiene utile pubblicare delle note che la FOFI ha già esplicitato in passato circa la “pratica professionale a titolo gratuito o non retribuita” circolare n. 2237 del 4 maggio 1988 e circolare n. 7970 del 24/05/2012 da poter consultare direttamente al presente link http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato6767270.pdf
ovvero “pratica professionale con rimborso forfetario”
 
Con riferimento ai quesiti posti da alcuni Ordini e relativi alla configurabilità di un rimborso forfetario per la pratica professionale in farmacia (art. 12 L. 475/1968), la Federazione degli Ordini ritiene utile fornire alcuni chiarimenti in merito.

Preliminarmente, è opportuno rammentare che la pratica professionale, non configurando un autonomo rapporto di lavoro e non individuando nel praticante una figura professionale, deve necessariamente svolgersi nell’ambito di uno qualsiasi dei rapporti giuridici ammessi dall’ordinamento (lavoro dipendente, lavoro autonomo, impresa familiare, associazione in partecipazione, ecc…).

In linea generale, pertanto, non si può negare la liceità della pratica professionale svolta esclusivamente come prestazione di lavoro autonomo libero professionale con la previsione di un rimborso forfettario.

In merito, tuttavia, deve considerarsi che, nel caso delle farmacie, il “praticante” è comunque un professionista abilitato e iscritto all’albo e, pertanto, non è un tirocinante (si ricorda, in proposito, che, per la professione di farmacista, il tirocinio fa parte del corso di studi, a differenza di quanto accade per altre professioni, ad esempio, quella forense, in cui è finalizzato al conseguimento dell’abilitazione).

Alla luce di tali considerazioni ed anche in ragione della specifica sanzione, fissata dall’art. 18 del Codice Deontologico del Farmacista, per il professionista che “pone in essere o favorisce forme di sfruttamento dell’attività professionale dei colleghi”, si ritiene che la previsione di un rimborso forfettario sia giustificato solo qualora l’attività del praticante si configuri effettivamente come prestazione libero professionale e non presenti le caratteristiche di un rapporto di lavoro di altro genere (ad es. lavoro dipendente con vincoli di orari, subordinazione gerarchica, ecc…).

In tal caso, infatti, sarebbero applicabili anche le sanzioni previste per il caso di violazione degli obblighi stabiliti dalla normativa giuslavorista di riferimento.

E’ infine opportuno ricordare che, già concircolare n. 2237 del 4 maggio 1988, la Federazione ha ritenuto non compatibile con il decoro e la dignità professionale una prestazione di lavoro a titolo gratuito, sia pure finalizzata la conseguimento della “pratica professionale”, atteso che potrebbe facilmente tradursi, di fatto, in un inammissibile sfruttamento dell’attività del professionista praticante.
 
     
   
     
         
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