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2017-06-22
DL 73/2017 Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale
E’ in vigore dall’8 giugno 2017, il decreto legge sulla prevenzione vaccinale.
Il provvedimento prevede l’obbligatorietà delle seguenti vaccinazioni per i minori da zero a 16 anni:
a) anti-poliomielitica;
b) anti-difterica;
c) anti-tetanica;
d) anti-epatite B;
e) anti-pertosse;
f) anti-Haemophilus influenzae tipo b;
g) anti-meningococcica B;
h) anti-meningococcica C;
i) anti-morbillo;
l) anti-rosolia;
m) anti-parotite;
n) anti-varicella.
Sono esonerati dall’obbligo di vaccinazione:
i soggetti immunizzati a seguito di malattia naturale ed i soggetti che si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.
In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale ed ai tutori è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro settemilacinquecento.
I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore, a richiedere la documentazione comprovante le vaccinazioni effettuate, ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all'età, entro la fine dell'anno scolastico. La presentazione della documentazione deve essere completata entro il termine di scadenza per l'iscrizione. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita da un’autocertificazione in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno.
Per l’anno scolastico 2017-2018, sono dettate specifiche disposizioni transitorie per la fase di prima applicazione del decreto. In particolare, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 settembre 2017. Tale documentazione può essere sostituita da un’autocertificazione; in tal caso la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018.
Sono inoltre previste iniziative di formazione al personale docente e di educazione degli alunni e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria, coinvolgendo anche le associazioni dei genitori
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