Ordine provinciale dei farmacisti di
 
  Perugia  
     
 
  2019-01-18
Chiarimenti in merito alla pratica professionale post laurea in farmacia

In seguito alle numerose richieste di chiarimento in merito allo svolgimento della pratica professionale post laurea in farmacia, si comunica che come precisato anche in una nota dell’Ispettorato del Lavoro di Bari, per i farmacisti il “tirocinio professionale” non retribuito è soltanto quello previsto e finalizzato all’acquisizione dei crediti formativi nell’ambito del percorso universitario degli studenti in Farmacia e C.T.F., ovvero il cosiddetto tirocinio curriculare (pre-laurea).
Il tirocinio extra curriculare (post-laurea) svolto da un soggetto già laureato, abilitato e iscritto all’Albo, deve pertanto essere inquadrato in una delle fattispecie previste dalla normativa vigente in materia, sia di natura statale che regionale.
Tra le numerose disposizioni, si segnala che il tirocinio extracurriculare:
·        può avere durata massima (in base alla tipologia di tirocinio), comprensiva di proroghe, di 6 o 12 mesi non rinnovabili,
·        deve essere svolto sulla base di apposita convenzione stipulata tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante pubblico o privato,
·        alla convenzione deve essere allegato un progetto formativo sottoscritto da tirocinante, ospitante e promotore,
·        è soggetto a un’indennità minima di € 300,00 (elevabile dalle norme regionali).
Si precisa che la “pratica professionale” ai fini della idoneità prevista dall’art. 6 della Legge n. 892/1984, che ha modificato l’art. 12 della Legge n. 475/1968, non configurando un autonomo rapporto di lavoro e non individuando nel praticante una figura professionale, deve necessariamente svolgersi nell’ambito di uno qualsiasi dei rapporti giuridici ammessi dall’ordinamento e soggetti a retribuzione nel rispetto dei principi costituzionali e di legge (cfr. circolare Fofi n. 7970 del 24.05.2012).
Inoltre, appare opportuno ricordare che l’art. 21 del Codice deontologico del farmacista, secondo il testo approvato dal Consiglio Nazionale della Fofi il 7 maggio 2018, dispone che “è deontologicamente sanzionabile:
a)      porre in essere o favorire forme di sfruttamento dell’attività professionale dei colleghi;
b)      indurre i colleghi, anche propri collaboratori, a comportarsi in modo non conforme alle disposizioni che disciplinano l’esercizio della professione o in modo contrario alla deontologia professionale;
c)      porre in essere qualsiasi forma di discriminazione, molestia o mobbing nei confronti di colleghi o altri lavoratori”.
Si evidenzia, infine, che le Direzioni Territoriali del Lavoro, Servizio Ispezioni, svolgono un ruolo di vigilanza sulla corretta applicazione della normativa lavoristica, sostanziale e previdenziale, nei luoghi di lavoro.
Se il tirocinio non è conforme alla vigente normativa, il personale ispettivo procede a riqualificare il rapporto come di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni amministrative applicabili in tale ipotesi, disponendo il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
La mancata corresponsione dell’indennità può comportare l’applicazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di € 1000,00 ad un massimo di € 6000,00.
Si ricorda inoltre che in data 25 maggio 2017 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” in cui è stato espressamente chiarito che “non si possono attivare tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione”.
 
     
   
     
         
     
         
 
16 settembre 2024
documenti
13 settembre 2024
news
13 settembre 2024
documenti
06 settembre 2024
documenti
04 settembre 2024
documenti
03 settembre 2024
documenti
03 settembre 2024
documenti
29 agosto 2024
documenti
29 agosto 2024
documenti
07 agosto 2024
documenti
07 agosto 2024
documenti
07 agosto 2024
documenti
07 agosto 2024
documenti
30 luglio 2024
documenti
25 luglio 2024
documenti
25 luglio 2024
documenti
22 luglio 2024
documenti
18 luglio 2024
documenti
18 luglio 2024
documenti
15 luglio 2024
documenti
15 luglio 2024
documenti
15 luglio 2024
documenti
15 luglio 2024
documenti
15 luglio 2024
documenti
10 giugno 2024
documenti
06 giugno 2024
documenti
28 maggio 2024
documenti
28 maggio 2024
documenti
18 maggio 2024
documenti
18 maggio 2024
documenti

 
       
     
 
  FEDERAZIONE ORDINI
FARMACISTI ITALIANI

 

Via Palestro, 75
00185 - Roma
tel. 06.4450361

email posta certificata:
posta@pec.fofi.it
Supporto tecnico
supporto_tecnico@fofi.it

Servizi Web
Edizioni Health Communication srl
Edizioni e servizi di interesse sanitario
P.I. 08842011002
Via Vittore Carpaccio, 18
00147 Roma (RM)