Ordine provinciale dei farmacisti di
 
  Campobasso  
     
 
  TIROCINIO PROFESSIONALE PRE-LAUREA
 
Nella seguente sezione vengono delucidate le fasi per poter svolgere il tirocinio professionale in farmacia,
TIROCINIO PROFESSIONALE
 

REGOLAMENTO
 
 
Art. 1 - Definizione del tirocinio
 
Il tirocinio previsto dall'Ordinamento Didattico Nazionale vigente per gli studenti del corso di Laurea in Farmacia, può essere svolto presso farmacie aperte al pubblico od ospedaliere che abbiano aderito alla convenzione di cui al successivo art. 2.
 
Il tirocinio consiste nella partecipazione dello studente all'attività della farmacia ospitante in rapporto alle finalità del tirocinio stesso, definite nel successivo art. 3.
 
L'attività svolta nell'ambito, del tirocinio non costituisce premessa per un rapporto dì lavoro fra il tirocinante e la farmacia ospitante né può essere sostitutiva di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte dei tirocinante.
 
 
Art. 2 ‑ Rapporti con le farmacie
 
I rapporti con le farmacie sono regolati da apposita convenzione stipulata fra l'Università degli Studi dove il laureando è iscritto, nella persona del Rettore, e l'Ordine Professionale della provincia in cui ha sede la farmacia, nella persona del Presidente.
 
Le farmacie che intendono attivare il tirocinio per gli studenti laureandi debbono inviare al Presidente dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di cui fanno parte un atto di adesione alla convenzione, sottoscritto dal titolare o dal direttore della farmacia.
 
Il Presidente dell’Ordine sottopone l’atto di adesione alla valutazione del Consiglio dell’Ordine che, constatata l’assenza di impedimenti, anche di ordine deontologico, all’inclusione nell’elenco delle farmacie che impartiscono il tirocinio delibera la trasmissione del nominativo della farmacia all’Università.
 
E' compito dell'Ordine competente per territorio predisporre ed aggiornare l'elenco delle farmacie convenzionate e curarne la diffusione, ivi inclusa la trasmissione alla Segreteria di Facoltà.
 
 
Art. 3 ‑ Modalità di svolgimento del tirocinio.
 
In ottemperanza a quanto stabilito dalla Direttiva 85/432/CEE e ripreso dalla Ministeriale prot. n.438 dei 28/2/2000, il tirocinio deve essere svolto a tempo pieno per una durata complessiva di almeno sei mesi (750 ore).
 
Il tirocinio ha come obiettivo quello di fornire allo studente le conoscenze necessarie ad un corretto esercizio professionale indicativamente per quanto attiene a:

  1.  la deontologia professionale;
  2. la conduzione tecnico‑amministrativa della farmacia inerente l'organizzazione, il disimpegno e lo svolgimento del servizio farmaceutico sulla base della normativa vigente, nazionale e regionale;
  3. l’acquisto, la detenzione e la dispensazione dei medicinali , con particolare riguardo agli stupefacenti;
  4. la preparazione dei medicinali in farmacia;
  5. le prestazioni svolte nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (dispensazione di medicinali, altro materiale sanitario, CUP, ecc.);
  6. l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione, finalizzate al corretto uso dei medicinali ed alla prevenzione;
  7. l’utilizzo delle fonti di informazione disponibili nella farmacia o accessibili presso strutture centralizzate;
  8. la gestione dei prodotti diversi dai medicinali, a questi affini e comunque con valenza sanitaria;
  9.  la gestione imprenditoriale della farmacia;
  10.  l'impiego dei sistemi elettronici di supporto al rilevamento ed alla conservazione dei dati sia professionali che aziendali.
 
Non è consentito affidare al tirocinante la dispensazione al pubblico dei medicinali in condizioni di autonomia.
 
In caso di assenza il tirocinante è tenuto ad avvertire il responsabile dei tirocinio.
 
Il tirocinante deve indossare il camice bianco e l'apposito cartellino di riconoscimento, predisposto dall’Ordine Provinciale, che lo identifichi al pubblico come tirocinante e che al termine del tirocinio andrà restituito.
 
Il tirocinio deve essere svolto presso una o più farmacie, anche ospedaliere, e completato nell’arco di non più di ventiquattro mesi. Di norma deve essere effettuato in maniera continuativa.
 
 
Art. 4 ‑ Domanda di tirocinio
 
La domanda di tirocinio deve essere presentata alla Segreteria della Facoltà di Farmacia dell'Università dove il laureando è iscritto, prima della data di inizio prevista.
 
Nella domanda dovrà essere indicato il periodo di tempo durante il quale si intende svolgere il tirocinio, la/e farmacia/e prescelta/e ed il/i responsabile/i del tirocinio, con il benestare scritto del titolare o direttore della/e farmacia/e.
Qualsiasi variazione dovrà essere comunicata per iscritto alla Segreteria della Facoltà.
Copia della domanda e di eventuali variazioni deve essere trasmessa, a cura del tirocinante, anche all’Ordine professionale competente.
 
 
Art.5 – Commissione per il tirocinio
 
Il Consiglio di Facoltà definisce la composizione della Commissione per il tirocinio, presieduta dal Preside o da un suo delegato e ne elegge i membri appartenenti alla Facoltà.
 
Il Presidente della Commissione può invitare alle sedute i Presidenti degli Ordini dei Farmacisti interessati.
 
Alla Commissione sono affidati i seguenti compiti:
 1. compilare ed aggiornare alla fine di ogni anno accademico un elenco delle sedi di cui all’art. 2;
 2. esaminare le domande dei richiedenti l’espletamento del tirocinio e stabilire i tempi di svolgimento dei tirocini e le sedi, tenendo conto, ove possibile delle istanze degli stessi e della disponibilità delle Farmacie previo accordo con il referente; le decisioni dovranno essere comunicate tempestivamente alla Segreteria degli Uffici di Presidenza della Facoltà di Farmacia;
 3. per ogni tirocinante, individuare nell’elenco fornito dal Consiglio di Corso di Laurea in Farmacia e CTF un “tutore” che, nell’ambito dell’attività didattica programmata dalla Facoltà, svolga le funzioni indicate nell’art. 6;
 4. esprimere un giudizio sulla validità del tirocinio svolto, sentito il parere del tutore e viste le relazioni finali del tirocinante e il giudizio del farmacista referente.
 
La Commissione può proporre alla Facoltà, con motivata relazione, la cancellazione dall’elenco annesso alla convenzione di farmacie, qualora, nel corso dello svolgimento dei tirocini, venga riscontrata la inidoneità della farmacia al proseguimento della collaborazione.
 
Il Consiglio di Facoltà delibera su tali proposte, di concerto con l’Ordine dei Farmacisti competente per territorio.
 
 
Art. 6 – Tutore
 
Il tutore concorda con lo studente e con il referente della Farmacia l’orario giornaliero del tirocinio, le sue variazioni e le modalità pratiche di svolgimento, entro i limiti imposti dal presente regolamento.
 
Cura, e se ne accerta, che il tirocinio sia svolto in modo appropriato.
 
Alla fine di ogni tirocinio, il tutore comunica alla Commissione per il tirocinio il proprio parere al riguardo, ai fini della valutazione sulla validità del tirocinio stesso.
 
 
Art. 7 ‑ Libretto di tirocinio
 
L’Ordine professionale predispone un idoneo Libretto di tirocinio in cui giorno per giorno il tirocinante deve registrare le ore di tirocinio svolte, che verranno convalidate dalla firma del referente della farmacia.
Il tirocinante deve riportare sul Libretto del tirocinio una relazione relativa alle tematiche relative al periodo del tirocinio
 
Il tirocinante renderà il Libretto di tirocinio alle Segreteria di Facoltà unitamente alla domanda di laurea.
 
Art. 8 – Valutazione del tirocinio
 
La Commissione per il tirocinio effettua la valutazione finale dell’attività di tirocinio svolta sulla base del libretto di tirocinio, delle relazioni dello studente e del giudizio del referente e del parere del tutore.
 
Qualora il tirocinio non venga considerato completo, la Commissione attribuirà d’ufficio allo studente un periodo di completamento del tirocinio anche presso un’altra Farmacia.
 
La Commissione, al temine dei lavori e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente la data dell’esame di laurea, trasmette alla Segreteria della Facoltà il giudizio finale e la relativa documentazione.
 
 
Art. 9 ‑ Tirocini all'estero
 
Lo svolgimento dei tirocinio all'estero nell'ambito di programmi di scambio con altre Università (Socrates/Erasmus) deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio di Facoltà.
 
 
Art. 10.‑ Laureati in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
 
Secondo la normativa vigente possono accedere al tirocinio anche i laureati in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche.
 
 
Art. 12‑ Scadenze
 
Il presente regolamento entra in vigore un mese dopo la stipula della convenzione per gli studenti che si sono immatricolati nell’A.A. corrente.
 
 
     
   
     
         
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