Si fa seguito alla circolare federale n. 13603 del 25 marzo u.s., per segnalare che, con nota del 29.3.2022, il Ministero della Salute ha fornito riscontro ad ulteriori quesiti posti con la lettera del 26 febbraio 2022, con la quale le Federazioni degli Ordini delle Professioni sanitarie hanno formulato richiesta di indicazioni, termini e modalità per l’assolvimento dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 da parte dei professionisti sanitari.
Nel rinviare ad una attenta lettura della nota ministeriale, si evidenziano in sintesi le seguenti precisazioni.
1) Termini dai quali decorre l’obbligo di somministrazione della dose di richiamo
Il Ministero, facendo riferimento alla circolare ministeriale n. 59207-24/12/2021-DGPRE cui rinvia l’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 44 del 2021, ai sensi del quale le vaccinazioni devono essere eseguite nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute, chiarisce quanto segue: “ In relazione alle riferite incertezze sull’individuazione dei termini di decorrenza dell’obbligo di somministrazione della dose di richiamo, si conferma che i professionisti sanitari risultano inadempienti qualora, allo scadere dei 120
giorni dalla conclusione del ciclo vaccinale primario, non abbiano effettuato la dose
di richiamo”.
2) Termini di decorrenza per obbligo vaccinale per i soggetti mai vaccinati che
hanno contratto l’infezione da SARS-CoV-2
Sul punto il Dicastero segnala che l’Ufficio Legislativo ha confermato che
“per i soggetti mai vaccinati che hanno contratto l’infezione da SARS-CoV-2
documentata da un test diagnostico positivo, è indicata la vaccinazione, a partire da
tre mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo, con possibilità di
somministrare un’unica dose di vaccino bidose in caso di soggetti non
immunocompromessi, sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla
guarigione (data di fine isolamento). Oltre i 12 mesi dalla guarigione, è
raccomandata la somministrazione di un ciclo completo primario (a due dosi per i
vaccini bidose o singola dose di vaccino monodose).
In ogni caso è possibile comunque procedere con ciclo bidose; in altri
termini, anche in caso di pregressa infezione, chi lo desideri può ricevere due dosi
di vaccino bidose come ciclo vaccinale primario (cfr. circolari prot. n. 8284-
03/03/2021-DGPRE, prot. n. 32884-21/07/2021-DGPRE e prot. n.40711-
09/09/2021-DGPRE).
Pertanto, il professionista sanitario deve essere considerato inadempiente
all’obbligo vaccinale qualora non effettui la dose in questione alla prima data utile
(90 giorni) indicata nelle circolari menzionate.
3) Termini di decorrenza per obbligo vaccinale per i soggetti che abbiano
contratto infezione da SARS-CoV-2 entro 14 giorni dalla somministrazione
della prima dose di vaccino bidose
Il Ministero della salute chiarisce altresì che “Nel caso di intervenuta
infezione da SARS-CoV-2 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose
di vaccino bidose, per completare il ciclo primario occorre la somministrazione di
una seconda dose; la prima data utile è individuata considerando 3 mesi (90 giorni)
dalla data del test diagnostico positivo; la somministrazione dovrà comunque
avvenire preferibilmente entro 6 mesi (180 giorni) dalla data del test diagnostico
positivo (cfr. circolari prot. n. 40711-09/09/2021-DGPRE e prot. n. 8284-
03/03/2021-DGPRE).
In questo caso, vale l’indicazione di 3 mesi (90 giorni) come prima data utile
per effettuare la vaccinazione, in quanto tali soggetti vengono equiparati a coloro
che hanno avuto la sola infezione.”
Anche in questo caso, da quanto precede, discende che il professionista
sanitario deve essere considerato inadempiente all’obbligo vaccinale qualora non
effettui la dose in questione alla prima data utile (90 giorni) indicata nelle circolari
menzionate.
Pertanto, sia nell’ipotesi del professionista sanitario con infezione mai
vaccinato che in quella del professionista che contragga il COVID-19 entro 14
giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino, il sanitario è
inadempiente all’obbligo vaccinale qualora non effettui la dose in questione trascorsi 90 giorni dall’infezione.
4) Termini di decorrenza per obbligo vaccinale per i soggetti che hanno contratto una infezione da SARS-CoV-2 successivamente al completamento del ciclo primario
Nei soggetti che hanno contratto una infezione da SARS-CoV-2 successivamente al completamento del ciclo primario, non viene meno la condizione di soggetti inadempimenti in capo a coloro che non hanno assolto all’obbligo decorsi 120 giorni dalla data del test diagnostico positivo.
***********************
Riassumendo, la somministrazione di un vaccino anche al fine dell’adempimento dell’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni non può ritenersi esigibile: ➢ per 90 giorni a partire dalla data del test diagnostico positivo in caso di infezione da SARS-CoV-2 in soggetti mai vaccinati e in caso di soggetti che hanno contratto l’infezione da SARS-Cov-2 entro 14 giorni dalla somministrazione di una dose di vaccino bidose; ➢ per 120 giorni dalla data del test diagnostico positivo in caso di infezione successiva al completamento di un ciclo primario.
Per i soggetti già sospesi, in quanto inadempienti, l’art. 8 comma 1, lett. b), n. 2) del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, ha disposto, proprio ad integrazione del comma 5 dell’articolo 4 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, che “In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”.
In base a tale disposizione, i soggetti sospesi guariti possono richiedere all’Ordine di disporre la cessazione temporanea della sospensione nel periodo in cui gli stessi siano impossibilitati a vaccinarsi perché non trascorso l’intervallo minimo per poter effettuare la vaccinazione.