7) PER LA DURATA DELLA SOSPENSIONE IL PROFESSIONISTA HA COMUNQUE DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE?
10) IN QUALI IPOTESI L’OBBLIGO VACCINALE NON SUSSISTE E LA VACCINAZIONE PUÒ ESSERE OMESSA O DIFFERITA?
1) L’OBBLIGO VACCINALE AI SENSI DEL NOVELLATO ART. 4 DEL D.L. 44/2021 RIGUARDA TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO?
Sì, come chiarito nella circolare federale n. 13362 del 1.12.2021, tenuto conto che l’art. 4 del D.L. 44/2021 è stato completamente sostituito dall’art. 1 del D.L. 172/2021 (nel testo modificato dalla relativa legge di conversione, L. 3/2022 - cfr. circolare n. 13480 del 27.1.2022), tutti i professionisti sanitari iscritti all’Albo sono soggetti ad obbligo vaccinale e l’inadempimento di tale obbligo in assenza di una condizione di esenzione o differimento comporta la sospensione dall’esercizio della professione.
Ex comma 1 del suddetto art. 4 del D.L. 44/2021 e s.m.i., a partire dal 15 dicembre 2021, tale obbligo comprende la “somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.”.
Il Ministero, riscontrando specifico quesito posto dalla FOFI, insieme alle altre Federazioni delle professioni sanitarie, aveva precisato che l’obbligo della dose di richiamo per i professionisti sanitari sussiste a partire dal momento in cui sono decorsi 5 mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo primario, secondo i termini indicati dalla circolare DGPREV 22 novembre 2021 (cfr. circolare federale n. 13343 del 24/11/2021). Sin dal 151esimo giorno successivo al completamento del ciclo vaccinale primario, per i farmacisti che non risultino vaccinati con la dose di richiamo, il sistema informatico Piattaforma Nazionale-DGC restituirà il messaggio di “NON VALIDO”, in modo da consentire agli Ordini professionali di avviare la fase di accertamento in contraddittorio con il professionista ai sensi dei commi 3, 4 e 5 del suddetto articolo 4 del D.L. 44/2021 (in merito, si veda quanto indicato nell’apposita FAQ n. 4).
Successivamente, alla luce delle attuali evidenze sull’efficacia della dose booster nel prevenire forme sintomatiche di COVID-19 sostenute dalla variante B.1.1.529 (Omicron), il Dicastero (cfr. circolare federale n. 13421 del 28.12.2021 esplicativa di quella ministeriale n. 0059207-24/12/2021-DGPRE) ha comunicato che la tempistica con cui deve essere effettuata la dose di richiamo è stata aggiornata da almeno 5 mesi (150 giorni) ad almeno 4 mesi (120 giorni) dal completamento del ciclo primario o dall’ultimo evento (da intendersi come somministrazione dell’unica/ultima dose o diagnosi di avvenuta infezione in caso di soggetti vaccinati prima o dopo un’infezione da SARS-CoV-2, in base alle relative indicazioni).
2) GLI ISCRITTI GIÀ SOSPESI CON ATTI DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENTI ASL IN FORZA DELLE DISPOSIZIONI PRECEDENTEMENTE VIGENTI DEBBONO ESSERE SOTTOPOSTI SIN DA SUBITO ALL’ACCERTAMENTO DA PARTE DEGLI ORDINI?
A seguito dell'entrata in vigore della legge di conversione (L. 3/2022) del D.L. n. 172/2021, le sospensioni adottate con atti di accertamento delle competenti ASL, in costanza della previgente normativa, restano valide fino alla nuova verifica effettuata dagli Ordini professionali. Infatti, ai sensi del novellato articolo 4, comma 3, del D.L. n. 44/2021 e s.m.i., la competenza in materia di accertamento è passata in capo all’Ordine territoriale presso il quale è iscritto il professionista.
In proposito, il Ministero della salute (nel già menzionato parere del 28.12.2021 esaminato nella circolare federale n. 13429 del 4.1.2022) ha espressamente segnalato che l’attività di accertamento degli Ordini deve avvenire immediatamente e in maniera generale ed automatizzata, avvalendosi della Piattaforma Nazionale-DGC per il tramite della FOFI, riguardando, quindi, tutti gli iscritti, ivi inclusi coloro che siano già destinatari di un provvedimento di sospensione da parte delle aziende sanitarie locali secondo la previgente normativa (in proposito, si veda anche quanto segnalato nell’apposita FAQ n. 4).
3) IN SEDE DI DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO TENUTO DALL’ORDINE TERRITORIALE SUSSISTE L’OBBLIGO VACCINALE? L’ORDINE COME DEVE VERIFICARE L’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO VACCINALE DA PARTE DEGLI ISCRIVENDI?
Per quanto concerne la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale ai fini dell’iscrizione all’Albo, il Dicastero ha chiarito che il riscontro da parte degli Ordini “dovrà avvenire mediante acquisizione dei certificati vaccinali dagli iscrivendi, avendo cura di adottare adeguate misure per la custodia e la sicurezza dei dati relativi alla salute in essi contenuti. Successivamente all’iscrizione, gli Ordini, in sede di verifica, procederanno all’interrogazione della Piattaforma Nazionale-DGC.”.
Con riferimento alla somministrazione, a far data dal 15 dicembre 2021, della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, il Ministero ha evidenziato che, laddove non sia ancora decorso il termine minimo per l’effettuazione della stessa, “potrà certamente avvenire l’iscrizione all’Albo, fermo restando l’onere dell’Ordine di verificare successivamente l’intervenuta somministrazione della dose di richiamo.” (in proposito, si veda anche quanto segnalato nell’apposita FAQ n. 1).
4) COME DEVE SVOLGERSI IL PROCEDIMENTO, A CURA DEL COMPETENTE ORDINE TERRITORIALE E IN CONTRADDITTORIO CON IL PROFESSIONISTA, A SEGUITO DI ESITO “NON VALIDO” RESTITUITO DALLA Piattaforma Nazionale-DGC?
La procedura è disciplinata dai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 4 del D.L. 44/2021 e s.m.i..
La Federazione ha predisposto un sistema di verifica dei codici fiscali degli iscritti per accertare, in modo automatico e con cadenza quotidiana, la sussistenza di uno stato di vaccinazione VALIDO o NON VALIDO attraverso il collegamento dell’Albo Unico Nazionale alla Piattaforma nazionale-DGC (per ogni opportuno approfondimento relativo agli Ordini aderenti ad OrdineP-Net si veda la circolare federale n. 13362 del 1.12.2021 e circolare n. 13391 del 20.12.2021; inoltre, per quelli non collegati alla rete federale cfr. circolare n. 13374 del 13.12.2021)
Di seguito si forniscono alcune brevi indicazioni operative e una modulistica di supporto (ultima versione trasmessa ai Presidenti degli Ordini territoriali con nota federale del 20.12.2021), per il caso in cui il suddetto sistema informatico DGC restituisca il messaggio “NON VALIDO” per un determinato codice fiscale di un iscritto all’Albo:
5) A CHI DEVE ESSERE TRASMESSA LA COMUNICAZIONE DELLA SOSPENSIONE PER INOSSERVANZA DELL’OBBLIGO VACCINALE?
L’articolo 4, comma 4, del D.L. n. 44/2021 e s.m.i. stabilisce che gli atti di accertamento non hanno natura disciplinare, ma dichiarativa e che essere deve essere data comunicazione in merito alla Federazione Nazionale, all’interessato, all'azienda sanitaria locale competente e all’eventuale datore di lavoro (per la comunicazione dei riferimenti del datore di lavoro si veda la FAQ n. 4)
Il Ministero della salute ha ribadito che le relative comunicazioni di sospensione non devono essere trasmesse alle autorità e agli enti cui vengono inviate le sospensioni disciplinari ex articolo 49, comma 2, del D.P.R. 221/1950 (tra i quali rientrano, in via esemplificativa e non esaustiva, il Ministero della Salute, Ministero della Giustizia, Ministero dell’Istruzione, Ministero del Lavoro, i competenti Uffici Giudiziari della Provincia, la competente Autorità Sanitaria, etc.).
6) I SOGGETTI SOSPESI DALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE SANITARIA A SEGUITO DI INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO VACCINALE POSSONO SVOLGERE ATTIVITA’ LAVORATIVA ALL’INTERNO DELLA FARMACIA O ESSERE ADIBITI A MANSIONI DIFFERENTI?
No, ai sensi del novellato articolo 4, comma 4, del D.L. n. 44/2021 e s.m.i. l’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale, adottato da parte dell’Ordine territoriale competente, determina la sospensione ex lege dall’esercizio della professione sanitaria. Per i professionisti sospesi non è prevista la possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.
Invece, per quanto previsto dalla normativa vigente per i soggetti esentati dalla vaccinazione per accertato pericolo per la salute, in relazione alle condizioni cliniche attestate dal medico di medicina generale (si veda quanto indicato nell’apposita FAQ n. 10).
7) PER LA DURATA DELLA SOSPENSIONE IL PROFESSIONISTA HA COMUNQUE DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE?
No, ai sensi del nuovo articolo 4, comma 5, del D.L. n. 44/2021 e s.m.i. per il periodo di sospensione non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento.
8) LA SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE SANITARIA A SEGUITO DI INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO VACCINALE NON IMPEDISCE L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DALL’ALBO PROFESSIONALE?
La sospensione del farmacista conseguente al mancato adempimento dell’obbligo vaccinale ai sensi del nuovo articolo 4, comma 4, del D.L. n. 44/2021 e s.m.i., ha natura dichiarativa e non disciplinare (vedi anche la FAQ n. 5). Pertanto, non impedisce l’avvio del procedimento di cancellazione dall’Albo professionale su richiesta dell’iscritto.
Nell’istruttoria, l’Ordine sarà comunque tenuto ad effettuare le verifiche di rito previste dalla normativa vigente.
9) IN QUALI CASI PERDE EFFICACIA LA SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE SANITARIA A SEGUITO DI INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO VACCINALE?
Ai sensi del novellato articolo 4, comma 5, del D.L. n. 44/2021 e s.m.i., la sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato all’Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo (sul punto si consiglia di esaminare anche quanto indicato nella FAQ n. 4). In proposito, il Ministero della salute (nel sopraindicato parere del 28.12.2021 oggetto della circolare federale n. 13429 del 4.1.2022) ha precisato che appare opportuno provvedere alla cancellazione dell’annotazione a seguito di riscontro della vaccinazione tramite la Piattaforma Nazionale-DGC.
Sebbene non espressamente indicato dalla normativa, si ritiene che la sospensione perda efficacia anche a seguito di trasmissione all’Ordine di valida certificazione del medico di medicina generale di omissione o differimento della vaccinazione (per ogni utile approfondimento si veda quanto indicato nella FAQ n. 10)
A seguito di perdita di efficacia della sospensione, l’Ordine deve provvedere tempestivamente all’eliminazione della relativa annotazione nell’Albo professionale.
10) IN QUALI IPOTESI L’OBBLIGO VACCINALE NON SUSSISTE E LA VACCINAZIONE PUÒ ESSERE OMESSA O DIFFERITA?
Ai sensi del novellato articolo 4, comma 2, del D.L. n. 44/2021 e s.m.i., “solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2” la vaccinazione non è obbligatoria “e può essere omessa o differita”.
A partire dal 7 febbraio (data di efficacia del DPCM 4 febbraio 2022), le certificazioni di esenzione sono rilasciate esclusivamente in modalità digitale (cfr. circolare federale n. 13519 del 10.02.2022). Le certificazioni di esenzione precedentemente emesse in modalità cartacea (sulla base di quando indicato dal Ministero della salute - cfr. circolari federali n. 13406 del 23.12.2021 e n. 13416 del 27.12.2021) devono essere riemesse in modalità digitale, su richiesta dell'interessato al medico certificatore, entro il 27 febbraio 2022. Decorso tale termine, cessa la validità delle certificazioni di esenzione precedentemente emesse in modalità cartacea.
Le certificazioni di esenzione rilasciate dalla Piattaforma nazionale DGC, riportano nella sezione che include il QR code i seguenti dati generali presentati nelle stesse modalità grafiche delle Certificazioni verdi COVID-19:
e nei dettagli della certificazione i seguenti dati:
Il medico che emette la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 rilascia all’assistito un’attestazione, in formato cartaceo o digitale, identificata con il codice univoco (CUEV), riportante i dati sopra elencati e la motivazione che giustifica l’esenzione dalla vaccinazione antiCOVID-19.
L’Ordine territoriale dovrà controllare unicamente la validità formale del certificato, quindi, senza entrare nel merito di valutazioni sanitarie.
11) I FARMACISTI ESENTATI DALL’OBBLIGO DI VACCINAZIONE POSSONO CONTINUARE A LAVORARE IN FARMACIA E IN PARAFARMACIA?
Sì, i farmacisti esentati dall’obbligo di vaccinazione possono continuare a lavorare in farmacia e in parafarmacia, nel rispetto di quanto previsto dai nuovi commi 7 e 8 dell’articolo 4 del D.L. n. 44/2021 e s.m.i. (in proposito, è opportuno esaminare quanto indicato nella FAQ n. 10).
In particolare, ai sensi del comma 7 “per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.”.
Inoltre, il successivo comma 8 stabilisce che “per il medesimo periodo di cui al comma 7 ……….. nell’esercizio dell’attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro il 15 dicembre 2021.”.
Ultimo aggiornamento: 22-02-2022